Mentre le negoziazioni sulla Brexit continuano, abbiamo pensato di fornire ai nostri clienti delle informazioni che possono essere utili in un momento in cui ci si sta preparando alla fine del periodo di transizione. Qui di sotto riportiamo alcuni dei punti principali comunicati alle aziende italiane dall’Italian Trade Agency (ITA), concernenti Brexit VAT e scambi di merce tra EU e UK.
Cosa cambia?
In costanza dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea, gli scambi di merce comunitaria avvenivano in libera circolazione. Come conseguenza della Brexit, dal primo gennaio 2021, UK introdurrà un confine doganale. Pertanto gli scambi di merce tra gli stati appartenenti all’EU (così come per gli altri stati non EU) avverranno in regime di importazione e/o esportazione doganale.
Da ciò derivano alcune conseguenze che l’Italian Trade Agency (ITA) ritiene debbano essere valutate dalle imprese Italiane esportatrici in UK in preparazione alla Brexit.
Brexit VAT e scambi di merce: cosa è opportuno valutare?
1) La necessità/opportunità di registrarsi VAT (oltre che ai fini doganali) in UK in presenza di flussi di merci derivanti da contratti che prevedano il trasferimento di beni a titolo non traslativo della proprietà. Ad esempio, i contratti estimatori, consignment stock, vendite con riserva di proprietà, trasferimento in conto visione, trasferimenti a costituzione di stock locali etc..
2) L’esigenza da parte dell’impresa esportatrice in UK di distribuire e commercializzare localmente il proprio prodotto già in libera pratica, avendo già assolto gli oneri doganali di importazione. L’impresa esportatrice può valutare di registrarsi ai fini VAT (e Custom) in UK e sdoganare le merci in nome proprio per poi commercializzarle a clienti UK in regime domestico.
3) Per le vendite “online” o “distance sales”, in base al soggetto responsabile per l’effettuazione delle formalità doganali, occorre valutare la necessità per l’impresa di registrarsi ai fini VAT in UK onde eseguire l’importazione dei beni e le relative cessioni a clienti locali.
4) Operazioni triangolari con altri soggetti di paesi UE possono richiedere una registrazione VAT in EU da parte del partecipante alla triangolazione stabilito in UK o viceversa.
5) Il meccanismo di liquidazione della VAT all’importazione in dichiarazione VAT costituisce una semplificazione amministrativa apprezzabile e pertanto da valutare. È previsto un meccanismo di “postponed accounting” secondo cui la VAT dovuta in importazione è liquidata nella medesima dichiarazione VAT, nella quale il soggetto rileva il debito verso l’erario e contemporaneamente ne rileva il credito in detrazione (ricorrendone le condizioni). Ciò comporta che, in assenza di limiti sulla detraibilità dell’imposta, l’operazione doganale avvenga senza oneri finanziari derivanti da VAT (lo stesso non vale per la componente di dazio). In sintesi, registrarsi in UK ed assolvere gli oneri doganali in proprio, non ha effetti di cassa negativi dovuti a VAT.
6) Le imprese non hanno la possibilità di chiedere nel proprio stato membro il rimborso di VAT assolta in altro stato membro. Pertanto, occorre che valutino l’opportunità di registrarsi ai fini VAT onde recuperare la VAT su costi locali utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Per maggiori dettagli potete consultare il sito dell’Italian Trade Agency.
E le operazioni di reso?
Le merci unionali, temporaneamente esportate dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reimportate nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione, sono considerate merci in reintroduzione (art. 203 CDU) e sono quindi importate in esenzione totale.
L’operatore economico deve essere in grado di dimostrare che le merci unionali:
1) sono state trasportate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione
2) sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate
Maggiori dettagli
Dal punto di vista doganale, le operazioni di reso sono disciplinate dall’art. 203 CDU, che – su richiesta dell’operatore – in termini generali prevede l’esenzione dai dazi per le operazioni di reintroduzione della merce, che avvengano entro i tre anni successivi alla precedente esportazione delle stesse come merci unionali.
La norma prevede, quale condizione per l’esenzione, che le merci siano “reintrodotte nello stato in cui sono state esportate” e che alla reintroduzione vengano fornite le informazioni attestanti la sussistenza delle condizioni previste per l’esenzione.
Il significato dell’espressione sopra virgolettata è esplicitato dall’art. 158 del Reg. UE n. 2446/2015, secondo cui tale circostanza ricorre qualora le merci precedentemente esportate siano reintrodotte senza aver subito trattamenti o manipolazioni oltre a quelli incidenti sulla presentazione, quelli necessari alla riparazione o per la manutenzione (o nel caso in cui abbiano subito trattamenti diversi, che questi ultimi si siano rivelati inadatti all’uso cui erano destinate le merci).
Alla luce di ciò, si intende come le operazioni di reintroduzione delle merci nel Paese di esportazione, conseguentemente al reso effettuato dal consumatore, debbano consentire l’arrivo della merce a destinazione in tempi utili alla buona riuscita del servizio effettuato per conto del marketplace. Eppure il flusso ex art. 203 CDU è spesso rallentato dai controlli in linea effettuati dalla dogana all’atto della reintroduzione, nonché dai tempi necessari all’operatore per l’ottenimento delle singole autorizzazioni di volta in volta richieste dalla dogana ai fini dell’esenzione.
Nota: spiegazione fornita dall’Italian Trade Agency.
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