Esiti del negoziato tra UE e UK. Cosa cambia?

Sempre nell’ottica di fornirvi aggiornamenti sulla Brexit, vi consigliamo la lettura di questo documento molto utile e chiaro nei contenuti: Esiti del negoziato UE-UK. Cosa succede il 1° gennaio 2021″.

E’ stato redatto da Easyfrontier, che ringraziamo per avercene consentito la divulgazione. In particolare, un ringraziamento va a Fulvio Liberatore (liberatore@easyfrontier.it), CEO della compagnia e a Carmela Massaro (massaro@easyfrontier.it), responsabile delle relazioni esterne.

Tra i punti principali degli esiti del negoziato che vengono trattati ci sono:

– EORI, si ma quale?
– Un nuovo sistema di classifica UK
– Principali cambiamenti
– Incoterms
– Vendere DDP da UE a UK
– Sdoganamento in house
– Checklist

Buona lettura!

Brexit e Contratti Commerciali: cosa cambia?

Mentre le negoziazioni sulla Brexit continuano, abbiamo pensato di fornire ai nostri clienti delle informazioni che possono essere utili in un momento in cui ci si sta preparando alla fine del periodo di transizione.Qui di sotto riportiamo alcuni dei punti principali che sono stati comunicati alle aziende italiane dall’ Italian Trade Agency (ITA) concernenti la Brexit e Contratti Commerciali.

Vediamo insieme i dettagli

L’Italian Trade Agency suggerisce di valutare il potenziale effetto della Brexit sui contratti commerciali con società aventi sede nel Regno Unito. Riportiamo alcune delle aree “di rischio” evidenziate nella relazione dell’ITA.

Aumento delle barriere commerciali.

Un possibile aumento delle barriere commerciali (controlli doganali associati a nuove tasse, dazi o altre imposte) tra Regno Unito e UE potrebbe causare ritardi e un aumento dei costi per le imprese che operano con il Regno Unito. È dunque importante per l’impresa, valutare l’impatto commerciale che questi rallentamenti e spese aggiuntive avranno su ciascun accordo, per eventualmente rinegoziare alcune disposizioni.

Circolazione delle persone.

Gli spostamenti dei lavoratori saranno soggetti a visti specifici e la figura dei lavoratori distaccati, creata dall’Unione Europea, è adesso a rischio. Questo sarà di particolare rilievo per le aziende che sono solite inviare lavoratori all’estero o che offrono servizi a livello internazionale.

Monitoraggio delle fluttuazioni valutarie.

La mancanza di un accordo che regoli i nuovi rapporti tra Regno Unito e UE sta causando un’incertezza nella maggior parte dei settori. Le aziende non hanno gli elementi necessari per prepararsi alle nuove regole, poiché molte di esse non sono ancora chiare. Di conseguenza, c’è un rischio concreto che i prossimi mesi vedano delle fluttuazioni più o meno marcate del valore della sterlina. Nella negoziazione dei nuovi contratti e, nella modifica eventuale dei contratti esistenti, sarebbe opportuno considerare come allocare il rischio di future variazione del valore della sterlina rispetto alla valuta di riferimento.

Ambito territoriale dei contratti.

Le imprese dovrebbero verificare quale sia l’ambito territoriale degli accordi commerciali di cui sono parte. Bisognerà porre particolare attenzione a quegli accordi che prevedono l’UE come ambito territoriale. In questi casi, infatti, diventa fondamentale stabilire se il Regno Unito è da includersi in tale definizione o meno.

Cambiamenti legislativi.

In un primo momento, all’inizio del 2021, il Regno Unito conserverà nella maggior parte dei settori le norme di diritto europeo già in vigore. Tuttavia, si riserverà la possibilità di abrogarle o apportare modifiche. Le aziende dovrebbero cominciare subito a valutare come gli eventuali futuri cambiamenti di legge sono regolati da ciascun accordo esistente, e come regolarli negli accordi futuri.

GDPR e protezione dei dati.

Le regole di protezione dei dati sono percepite come una delle problematiche più immediate da affrontare prima della fine del periodo di transizione. Nel campo della protezione dei dati il regolamento europeo di riferimento, che è la General Data Protection Regulation, detta GDPR, è stata in ampia misura già trasposta nel diritto inglese e le regole attualmente in vigore verranno quindi mantenute.

Qualche cambiamento avverrà però per le aziende multinazionali che trasferiscono dati personali tra il Regno Unito e i paesi europei. Per i trasferimenti dal Regno Unito verso l’UE il governo ha già stabilito che non saranno necessarie salvaguardie aggiuntive poiché i Paesi europei sono considerati destinazioni con un livello di sicurezza adeguato. I trasferimenti dall’UE al Regno Unito, invece, potrebbero essere condizionati dalla Brexit. Questo perché a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito sarà un “paese terzo” ai sensi della GDPR. In quanto tale, i trasferimenti indirizzati al Regno Unito potranno avvenire solamente se verranno rispettate due condizioni.

Le due condizioni, la cui introduzione sembra più probabile, sono una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea e l’introduzione di una clausola di salvaguardia nei contratti. Il garante britannico per la protezione dei dati ha predisposto sul proprio sito una guida per preparare le aziende a inserire questa clausola, con una bozza della clausola stessa ad uso delle imprese interessate.

Tre punti chiave da tenere in considerazione

In conclusione, l’ITA invita le imprese che operano nel Regno Unito a condurre una revisione dei contratti esistenti, in particolare, tenendo in considerazione:

  • come la Brexit possa influenzare la propria attività in generale e gli accordi commerciali con parti terze;
  • identificare i principali contratti che disciplinano tali accordi e valutare se offrono una protezione sufficiente contro la Brexit;
  • dove non sia possibile la risoluzione del contratto, provare a rinegoziare o modificare il contratto, tenendo in considerazione le implicazioni della Brexit.

Per maggiori dettagli sulla Brexit e Contratti Commerciali,  potete consultare il sito dell’Italian Trade Agency 

Nota: Le informazioni riportate sono state estratte dal sito dell’ Italian Trade Commission di Londra.

Leggi anche Brexit e Controlli doganali: le tre fasiBrexit VAT e scambi di merce: cosa valutare?

Brexit VAT e scambi di merce: cosa valutare?

Mentre le negoziazioni sulla Brexit continuano, abbiamo pensato di fornire ai nostri clienti delle informazioni che possono essere utili in un momento in cui ci si sta preparando alla fine del periodo di transizione. Qui di sotto riportiamo alcuni dei punti principali comunicati alle aziende italiane dall’Italian Trade Agency (ITA), concernenti Brexit VAT e scambi di merce tra EU e UK.

Cosa cambia?

In costanza dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea, gli scambi di merce comunitaria avvenivano in libera circolazione. Come conseguenza della Brexit, dal primo gennaio 2021, UK introdurrà un confine doganale. Pertanto gli scambi di merce tra gli stati appartenenti all’EU (così come per gli altri stati non EU) avverranno in regime di importazione e/o esportazione doganale.

Da ciò derivano alcune conseguenze che l’Italian Trade Agency (ITA) ritiene debbano essere valutate dalle imprese Italiane esportatrici in UK in preparazione alla Brexit.

Brexit VAT e scambi di merce: cosa è opportuno valutare?

1) La necessità/opportunità di registrarsi VAT (oltre che ai fini doganali) in UK in presenza di flussi di merci derivanti da contratti che prevedano il trasferimento di beni a titolo non traslativo della proprietà. Ad esempio, i contratti estimatori, consignment stock, vendite con riserva di proprietà, trasferimento in conto visione, trasferimenti a costituzione di stock locali etc..

2) L’esigenza da parte dell’impresa esportatrice in UK di distribuire e commercializzare localmente il proprio prodotto già in libera pratica, avendo già assolto gli oneri doganali di importazione. L’impresa esportatrice può valutare di registrarsi ai fini VAT (e Custom) in UK e sdoganare le merci in nome proprio per poi commercializzarle a clienti UK in regime domestico.

3) Per le vendite “online” o “distance sales”, in base al soggetto responsabile per l’effettuazione delle formalità doganali, occorre valutare la necessità per l’impresa di registrarsi ai fini VAT in UK onde eseguire l’importazione dei beni e le relative cessioni a clienti locali.

4) Operazioni triangolari con altri soggetti di paesi UE possono richiedere una registrazione VAT in EU da parte del partecipante alla triangolazione stabilito in UK o viceversa.

5) Il meccanismo di liquidazione della VAT all’importazione in dichiarazione VAT costituisce una semplificazione amministrativa apprezzabile e pertanto da valutare. È previsto un meccanismo di “postponed accounting” secondo cui la VAT dovuta in importazione è liquidata nella medesima dichiarazione VAT, nella quale il soggetto rileva il debito verso l’erario e contemporaneamente ne rileva il credito in detrazione (ricorrendone le condizioni). Ciò comporta che, in assenza di limiti sulla detraibilità dell’imposta, l’operazione doganale avvenga senza oneri finanziari derivanti da VAT (lo stesso non vale per la componente di dazio). In sintesi, registrarsi in UK ed assolvere gli oneri doganali in proprio, non ha effetti di cassa negativi dovuti a VAT.

6) Le imprese non hanno la possibilità di chiedere nel proprio stato membro il rimborso di VAT assolta in altro stato membro. Pertanto, occorre che valutino l’opportunità di registrarsi ai fini VAT onde recuperare la VAT su costi locali utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Per maggiori dettagli potete consultare il sito dell’Italian Trade Agency.

E le operazioni di reso?

Le merci unionali, temporaneamente esportate dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reimportate nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione, sono considerate merci in reintroduzione (art. 203 CDU) e sono quindi importate in esenzione totale.

L’operatore economico deve essere in grado di dimostrare che le merci unionali:

1) sono state trasportate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione

2) sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate

Maggiori dettagli

Dal punto di vista doganale, le operazioni di reso sono disciplinate dall’art. 203 CDU, che – su richiesta dell’operatore – in termini generali prevede l’esenzione dai dazi per le operazioni di reintroduzione della merce, che avvengano entro i tre anni successivi alla precedente esportazione delle stesse come merci unionali.

La norma prevede, quale condizione per l’esenzione, che le merci siano “reintrodotte nello stato in cui sono state esportate” e che alla reintroduzione vengano fornite le informazioni attestanti la sussistenza delle condizioni previste per l’esenzione.

Il significato dell’espressione sopra virgolettata è esplicitato dall’art. 158 del Reg. UE n. 2446/2015, secondo cui tale circostanza ricorre qualora le merci precedentemente esportate siano reintrodotte senza aver subito trattamenti o manipolazioni oltre a quelli incidenti sulla presentazione, quelli necessari alla riparazione o per la manutenzione (o nel caso in cui abbiano subito trattamenti diversi, che questi ultimi si siano rivelati inadatti all’uso cui erano destinate le merci).

Alla luce di ciò, si intende come le operazioni di reintroduzione delle merci nel Paese di esportazione, conseguentemente al reso effettuato dal consumatore, debbano consentire l’arrivo della merce a destinazione in tempi utili alla buona riuscita del servizio effettuato per conto del marketplace. Eppure il flusso ex art. 203 CDU è spesso rallentato dai controlli in linea effettuati dalla dogana all’atto della reintroduzione, nonché dai tempi necessari all’operatore per l’ottenimento delle singole autorizzazioni di volta in volta richieste dalla dogana ai fini dell’esenzione.

Nota: spiegazione fornita dall’Italian Trade Agency.

Leggi anche Brexit e Contratti Commerciali: cosa cambia?Brexit e Controlli doganali: le tre fasi

Brexit e Controlli doganali: le tre fasi

Quali sono i punti principali da tenere in considerazione per quanto riguarda la Brexit e i controlli doganali?

Vediamoli insieme in questi punti.

  • Il Regno Unito introdurrà controlli alle frontiere al termine del periodo di transizione.
  • Al 1° gennaio saranno necessarie documentazioni standard e requisiti doganali di base per alcune tipologie di merci (ad esempio Merci Standard che vanno dall’abbigliamento all’elettronica).
  • Da aprile saranno richieste, per determinate tipologie di merci (per esempio Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari), certificazioni aggiuntive tra cui documentazioni sanitarie.
  • Da luglio il nuovo regime doganale entrerà in vigore in toto e saranno richieste dichiarazioni doganali complete che si aggiungeranno all’aumento dei controlli fisici della merce.
  • Questo approccio darà alle imprese più tempo per organizzare la propria attività.

Da ricordare però che, dal 1°gennaio, ogni movimentazione di merce rappresenterà, a prescindere da un accordo o meno tra le parti, un’operazione di esportazione.

Seppur i controlli doganali e le formalità a cui adempiere saranno diluiti e incrementati nel tempo (3 fasi) occorrerà SEMPRE:

  • Essere titolare di un codice EORI
  • Presentare una dichiarazione doganale
  • Essere in possesso delle dichiarazioni di sanità e sicurezza necessarie per la merce che si vuole esportare

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Italian Trade Agency.

Brexit e controlli doganali: scheda riassuntiva

A questo link si puo’ trovare la Scheda riassuntiva sul regime doganale Brexit sempre redatta dell’Italian Trade Agency.

Leggi anche Brexit VAT e scambi di merce: cosa valutare?Brexit e Contratti Commerciali: cosa cambia?

Top